Statuto di consorzio

Statuto di consorzio

Statuto di consorzio con attività esterna

QS - "Qualità Salerno" Centro Agro Alimentare Salerno

Denominazione - Sede - Scopo - Obiettivi - Durata

Art. 1. = È costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un consorzio volontario con attività esterna denominato "QS - "QUALITA' SALERNO" CENTRO AGRO ALIMENTARE SALERNO"

Art. 2. = La sede legale è fissata in Salerno alla Via Mecio Gracco presso il Centro Agroalimentare di Salerno. Il Comitato Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

Art. 3. = Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o incremento del fondo consortile.

Il Consorzio è apartitico e non persegue finalità di rappresentanza sindacale né corporativa.

Art. 4. = Il Consorzio ha i seguenti obiettivi:

a) implementazione, realizzazione e Certificazione di un Sistema mirato alla continua e progressiva evoluzione e omologazione dei processi regolatori delle attività produttive e commerciali dei propri consorziati, o di terzi, con l'obiettivo di raggiungere progressivamente l'integrale tracciabilità e certificazione della filiera dei prodotti agroalimentari commercializzati dai consorziati;

b)  implementazione e realizzazione di uno o più marchi di tutela consortili destinati alla diffusione, divulgazione e promozione dei sopraindicati Sistemi di Qualità Certificati;

c) promozione, sviluppo, diffusione e divulgazione della cultura della Qualità e della Certificazione nel settore agroalimentare attraverso azioni e proposte rivolte agli operatori economici del settore, ma anche alla società civile, direttamente o rappresentata dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle Associazioni di categoria, dalle Associazioni di tutela dei consumatori e, più in genere, da tutti quegli organi istituzionali e non che si dimostreranno sensibili alla cultura della Qualità.

4.2. Per realizzare tali finalità il Consorzio può svolgere attività diversificate, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) compiere tutti gli atti e le azioni necessarie e conseguenti al raggiungimento degli scopi consortili sopra enunciati, ivi comprese le opportune formalità e gli eventuali adempimenti di legge;

b) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico gestionale ed organizzativa, principalmente sottesi a coadiuvare i consorziati in tutte le attività necessitate, o comunque rese opportune, dall'adesione al Sistema Qualità Consortile e alla sua Certificazione, offrendo ai richiedenti quant'altro necessario al raggiungimento di tale scopo;

c) realizzare e gestire servizi all'interno del Centro Agro-Alimentare ivi compreso la gestione dei varchi di ingresso e di uscita dello stesso, la videosorveglianza e sorveglianza mediante l'ausilio di professionisti del settore "Vigilantes", l'espletamento e il coordinamento della logistica e la gestione diretta degli interi spazi ove gli Operatori del Settore operano,  anche,  attraverso accordi di fitto con l'Ente preposto;

d) svolgere attività di informazione e divulgazione della cultura e delle conoscenze attraverso la sponsorizzazione, l'organizzazione di eventi, o altre attività di promozione, ivi comprese le attività editoriali anche periodiche, e di comunicazione attraverso le varie forme di comunicazione;

e) svolgere attività di ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di Qualità e Certificazione nel settore agroalimentare;

f) svolgere attività di formazione e addestramento volte ad accrescere le conoscenze e la professionalità di coloro che operano direttamente o indirettamente negli ambiti di competenza del Consorzio;

g) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici e privati, in primo luogo Enti Locali, Associazioni di categoria e Associazioni di tutela dei consumatori.

Il Consorzio, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché  rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Art. 5. = Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha la durata fino al 31 dicembre 2040.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati riunita in sessione straordinaria.

In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25 del presente Statuto.

Titolo II

Fondo consortile

Art. 6. = Il fondo consortile è costituito:

a) dagli apporti di euro 250,00 effettuati una tantum dai Consorziati all'atto della costituzione del Consorzio e all'atto delle successive adesioni da parte di coloro che saranno accolti;

b) dai contributi annuali che saranno versati dai Consorziati, nella misura che sarà definita con delibera del Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea prima dell'inizio di ogni anno solare, eccezion fatta per il 2013, per coprire le spese di organizzazione, gestione e amministrazione del Consorzio contemplate nel bilancio di previsione;

c) da ulteriori e specifici contributi finalizzati a coprire il fabbisogno finanziario alimentato da azioni e/o interventi consortili di carattere straordinario non previsti nel bilancio di previsione ed esclusivamente finalizzati alla realizzazione delle operazioni promosse solo dai Consorziati interessati, nella misura che sarà determinata con delibera del Comitato Direttivo;

d) dai contributi e dalle liberalità che saranno eventualmente versati dallo Stato e da altri enti pubblici, nonché da operatori privati;

e) dai crediti e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei Consorziati delle rispettive quote.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Per la durata del Consorzio, i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile; per le obbligazioni eventualmente assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi in maniera solidale con il Fondo Consortile, con azione di regresso del consorzio nei confronti di questi anche se esclusi o receduti.

Titolo III

Categorie di Consorziati - Requisiti dei Consorziati - Diritti ed obblighi dei Consorziati - Scioglimento del rapporto consortile nei confronti di singoli Consorziati

Art. 7. = Possono far parte del Consorzio i soggetti persone fisiche e/o persone giuridiche titolari di contratto di concessione di posteggio presso il Centro Agro-Alimentare all'Ingrosso di Salerno, i soci delle società titolari di contratto o loro Delegati (quest'ultimi dovranno presentare Delega autenticata).

Salvo esclusione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che seguono, il consorziato non potrà recedere dal vincolo sociale per almeno un anno, decorrente dalla notifica di comunicazione della delibera di ammissione.

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Coloro che, avendo i requisiti sopra stabiliti intendano diventare consorziati dovranno proporre domanda in forma scritta al Comitato Direttivo, confermando esplicitamente la propria volontà di aderire al Sistema Qualità Consortile.

La domanda di ammissione dovrà contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata.

Agli aspiranti consorziati verrà consegnata copia del Regolamento Consortile al quale dovranno automaticamente assoggettarsi senza dilazione alcuna.

Entro trenta giorni dall'inizio delle visite ispettive annuali programmate, per legge, dall'Ente che verrà incaricato della Certificazione del Sistema Qualità, l'Assemblea Consortile, accertato il rispetto del Regolamento Consortile da parte del richiedente, ne valuterà, nei modi e nelle forme stabilite agli articoli che seguono, l'idoneità ad acquisire la qualifica di consorziato, deliberando su ogni singola domanda di ammissione con le maggioranze previste dal presente Statuto.

La decisione di ammissione al Consorzio, ovvero il diniego all'ingresso di un nuovo soggetto, dovrà essere comunicata all'interessato stesso.

Nel caso di accoglimento della domanda di ingresso, il Consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 6 del presente Statuto, con l'avvertenza che il contributo annuale di cui alla richiamata lettera b) dovrà essere rapportato a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di appartenenza al Consorzio.

La qualifica di Consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti, nonché l'assoggettamento agli obblighi di cui infra, decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile.

Il mancato integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata dal Comitato Direttivo comporterà, automaticamente, la decadenza dalla stessa domanda di ammissione senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di parziale corresponsione di quanto dovuto.

Art. 8. = I Consorziati si obbligano:

a) a comunicare al Comitato Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;

b) a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;

c) a pagare le quote ed i contributi consortili di cui all'art. 6 del presente Statuto;

d) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili;

e) a mantenere, sia all'interno del Consorzio sia all'esterno dello stesso, un comportamento conforme alle finalità consortili;

g) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Comitato Direttivo per la promozione del Consorzio;

h) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei Consorziati, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;

i) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.

Art. 9. = I Consorziati hanno diritto di:

i. partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;

ii. partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle delibere del Comitato Direttivo;

iii. beneficiare delle attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati.

Art. 10. = La qualifica di Consorziato si perde per:

a) dimissioni:

"dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al Comitato Direttivo. Il Consorziato, decorso il termine di un anno sopra indicato, può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio ed il recesso diviene automaticamente operativo 30 giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio e/o verso terzi, come infra definiti. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti.

b) esclusione:

"esclusione, salvo il diritto del Consorzio ad eventuali iniziative per il risarcimento dei danni, pronunciata dal Comitato Direttivo nei confronti del Consorziato, che:

1. commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l'immagine del Consorzio;

2. contravvenga alle norme e agli obblighi statutari e regolamentari che disciplinano la vita consortile con particolare riguardo agli adempimenti concernenti il Sistema Qualità;

3. contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;

4. sia colpito da sopravvenuta impossibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;

5. sia dichiarato interdetto o inabilitato;

6. sia condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

7. sia sottoposto a procedure concorsuali;

8. sia moroso nel pagamento dei contributi consortili;

9. abbia cessato, qualora trattasi di imprese, l'attività economica;

10. acquisisca direttamente o indirettamente quote di ingresso e iscrizione ulteriori alla prima;

11. in caso di affitto o trasferimento d'azienda;

12. negli altri casi indicati e previsti dal Regolamento Consortile.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle quote di ingresso e iscrizione.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del consorziato della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al consorziato escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta, previa liquidazione della sola quota d'ingresso e iscrizione; entro detto termine il consorziato escluso può fare opposizione impugnando la delibera avanti al Collegio Arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del presente Statuto.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante ed esecutiva.

Art. 11. = Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" soltanto nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà e/o titolarità dell'impresa. In questo caso, il nuovo titolare dell'impresa ovvero l'erede che prosegue nell'esercizio dell'attività economica del de cuius subentra al proprio dante causa nel contratto di Consorzio a condizione che:

"sia fatta espressa comunicazione scritta al Comitato Direttivo dell'operazione o dell'evento che ha comportato il trasferimento dell'impresa contenente tutte le informazioni ed i dati identificativi prescritti dal presente Statuto;

"il Comitato Direttivo manifesti il proprio gradimento nei confronti dell'avente causa.

Qualora il Comitato Direttivo non accolga la domanda di subentro dell'avente causa, avverso la delibera del Comitato stesso che rifiuta il gradimento, la quale andrà comunicata con le modalità già descritte al precedente art. 11 del presente Statuto, l'avente causa potrà presentare ricorso all'Assemblea, entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, e la decisione pronunciata dall'Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza utile successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Comitato Direttivo, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di Consorziato restano sospesi e non esercitabili.

Art. 12. = I Consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale maturate sino alla data stessa.

Nei casi di trasferimento delle quote consortili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" l'avente causa subentra, a tutti gli effetti, nelle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio e degli altri Consorziati.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto é restituita la quota di ingresso e iscrizione al valore nominale e senza sovraprezzo, purché il consorziato abbia integralmente assolto ai propri obblighi verso il Consorzio.

Il rimborso viene effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio entro il quale ha avuto luogo la deliberazione di recesso o di esclusione.

Titolo IV

Responsabilità del Consorzio e dei Consorziati

Art. 13. = Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi potranno essere svolte dal Consorzio stesso solo a condizione che i negozi giuridici siano posti in essere per il perseguimento dei fini del Consorzio e in favore della comunità dei Consorziati, ovvero pure di una parte di essi, purché ciò avvenga ottenendo benefici, sia pure indiretti, per tutti i restanti partecipanti al Consorzio. Specificatamente, le obbligazioni potranno essere assunte:

i. in nome proprio e per conto di tutti i Consorziati;

ii. in nome proprio e per conto di uno o di alcuni Consorziati, qualora all'operazione siano direttamente interessati uno o più Consorziati e questi abbiano conferito espresso mandato ad agire nel loro interesse. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni, mentre la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i Consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari o garanzie escutibili a prima richiesta per l'operazione stessa, nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo in funzione della specificità dell'operazione, anche per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

In entrambi i casi il Comitato Direttivo ha l'obbligo di valutare compiutamente in via preventiva gli impegni derivanti dal negozio, dandone anticipata comunicazione ai diretti interessati e, una volta conclusa l'operazione, di fornire rendiconto entro i successivi 15 giorni a tutti i Consorziati.

Titolo V

Gli Organi del Consorzio

Art. 14. = Gli Organi del Consorzio sono:

1) l'Assemblea generale dei Consorziati;

2) il Comitato Direttivo;

3) l'Organo di Controllo.

Art. 15. = L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati i quali hanno diritto di voto, a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote e dei contributi di cui all'art. 6 del presente Statuto. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. Ciascun Consorziato esprime un voto.

Art. 16. = Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati  in regola con i versamenti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano il consorzio e la generalità dei consorziati.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo.

Quando non sia presente il Presidente del Comitato Direttivo, l'assemblea elegge al suo interno un presidente.

L'Assemblea su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario ed eventualmente di due scrutatori.

Art. 17. = Le deliberazioni assembleari

L'Assemblea, fatte salve le disposizioni di legge:

a) approva il bilancio di esercizio con relativo conto economico e la relazione dell'amministratore nei termini previsti dalla legge;

b) nomina, o revoca, il Comitato Direttivo e se previsto l'Organo di Controllo;

c) delibera sull'ammissione dei nuovi consorziati che ne abbiano fatto richiesta;

d) delibera sull'esclusione dei consorziati, su proposta del Comitato Direttivo, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Consortile;          

e) delibera sulle modifiche del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera sull'ammissione dei nuovi consorziati deve essere convocata dal Presidente.

L'Assemblea deve deliberare, a scrutinio palese, a maggioranza qualificata pari ad almeno due terzi dei consorziati in tutti i casi previsti dai commi che precedono.

L'ammissione dei nuovi soci verrà deliberata con una votazione singola per ciascuna azienda candidata ad entrare nel consorzio; saranno ritenute inammissibili votazioni di lista.

Art. 18. = Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede consortile e spedito a tutti i soci, a mezzo telefax o E-Mail e eventualmente anche a mezzo raccomandata a.r. o anche a mano e controfirmata per ricevuta, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati con diritto di voto e siano pure presenti o abbiano dichiarato per iscritto di essere informati delle decisioni da assumere e di non opporsi tutti gli amministratori.

Art. 19. = Validità dell'Assemblea

L'Assemblea é valida quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci; fatte salve le maggioranze previste dal presente Statuto all'art. 17, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di delibere sullo scioglimento anticipato del consorzio o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

E' prevista la facoltà di delega a terzi, anche non soci, purché espressa in forma scritta; in nessun caso é possibile accettare più di una delega.

Art. 20. = Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo é composto da un numero di membri, compreso tra 3 e 5, tutti eletti dall'assemblea; almeno due terzi degli eletti devono essere scelti tra i Legali Rappresentanti ovvero Soci ovvero Delegati delle aziende consorziate.

Il Comitato Direttivo dura in carica per tre anni salvo revoca.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi membri, un Presidente.

Il membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Comitato Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri, la quale sarà sottoposta alla ratifica della prima successiva Assemblea Ordinaria.

Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Comitato Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Comitato Direttivo.

In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Comitato Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Comitato Direttivo è insediato.

Il Presidente risponde, senza alcun vincolo di solidarietà, direttamente al Comitato Direttivo.

Eventuali assunzioni, altri incarichi o deleghe potranno essere conferiti solo dal Comitato Direttivo, in sede collegiale, e gli assunti, incaricati/delegati risponderanno direttamente al Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo deciderà normalmente a maggioranza semplice; deciderà a maggioranza qualificata almeno pari ai due terzi dei presenti nelle seguenti ipotesi:

a) l'elezione del Presidente;

b) l'esame delle domande di ammissione a nuovo consorziato da sottoporre all'Assemblea annuale;

c) l'ammontare della quota annuale, da richiedere ai consorziati; fermo restando che le modifiche della quota annuale superiori al 10% della stessa dovranno essere approvate in Assemblea;

d) l'approvazione del Sistema Qualità e tutte le delibere ad esso correlate, ivi comprese quelle sollecitate dagli organi di controllo interni.

Art. 20. = Poteri e Rappresentanza legale degli Amministratori

Il Comitato Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo consortile.

Il Presidente ha la rappresentanza generale e speciale del Consorzio, ivi compresa la facoltà di rappresentare il Consorzio in giudizio.

Il Presidente firma gli atti ed i documenti che impegnano il Consorzio nei confronti di Terzi; procede all'accensione ed all'estinzione dei conti correnti e libretti di deposito e di servizio postali e bancari, liberi ed affidati, per l'utilizzo dei quali saranno state emesse regolari reversali di incasso e mandati di pagamento.

Il Presidente  gestisce il consorzio, con l'obbligo di rendere edotto il Comitato dell'attività svolta, in particolare presiede gli organi di indirizzo ed é responsabile della Certificazione e del Regolamento del Marchio Collettivo; organizza e coordina le attività del consorzio e propone al Comitato le iniziative che ritiene opportune.

Il Presidente dovrà seguire tutte le attività di promozione e accreditamento del Consorzio; dovrà curare tutti i rapporti con gli Enti Pubblici, le Autorità, le Associazioni di Categoria e i potenziali candidati all'ingresso nel Consorzio.

Il Presidente potrà, promuovere e organizzare sotto la propria direzione Tavoli di confronto con gli Enti Pubblici e le Associazioni interessate ad approfondire le tematiche afferenti ai settori agricolo e agroalimentare; a tal fine é altresì delegato al coordinamento delle relazioni esterne con particolare riguardo alle attività, tra quelle previste dal presente Statuto, finalizzate alla promozione istituzionale, e commerciale, del Consorzio.

Il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative (e non di rappresentanza) può avvalersi dell'opera gratuita anche di soggetti non soci che hanno facoltà di partecipare alle adunanze degli organi sociali ma senza diritto di voto.

In caso di assenza protratta oltre i 90 giorni consecutivi, verificata e documentata dal Comitato Direttivo o in caso di dimissioni del presidente, il Comitato Direttivo, Convocato dal Componente  Anziano, provvede alla sua sostituzione scegliendo il nominativo al suo interno.

Art. 21. = Convocazione del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo si riunisce sia nella sede del Consorzio che altrove, purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione é fatta dal Presidente a mezzo fax, o anche e-mail, al domicilio di ciascun consigliere da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza almeno tre giorni prima.

In difetto di tali formalità, il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipino tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente verrà conteggiato due volte.

Il Componente del Comitato Direttivo che effettuerà tre assenze ingiustificate, decadrà automaticamente e spetterà all'Assemblea eleggere il sostituto.

Art. 22. Organo di Controllo

L'Assemblea dei Consorziati, se ed in quanto lo riterrà opportuno, potrà nominare un Organo di Controllo, a scelta tra un Collegio di Revisori o un Revisore Unico. In tale sede saranno definite le competenze ed i poteri dell'Organo di Controllo così nominato. I membri durano in carica fino alla scadenza del periodo di mandato dei Consiglieri.

Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti  tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I Revisori non possono essere eletti tra i Consorziati.

Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall'Assemblea.

All'Organo di Controllo è affidato:

a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario;

b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale;

c) la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio;

d) la vigilanza sull'attività e la gestione del Tesoriere, ove nominato;

e) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Consorziati;

f) la vigilanza sulla corretta attuazione delle delibere assunte dagli altri organi consortili.

Il Revisore Unico sarà scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

Ogni Consorziato può denunziare i fatti che, nell'ambito dello svolgimento delle attività consortili o nello sviluppo dei rapporti tra i Consorziati e tra questi e gli Organi consortili, ritenesse censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve effettuare gli approfondimenti del caso, fornire una relazione al denunziante, esprimendo le proprie valutazioni e tenerne conto nella relazione annuale sul bilancio. Se la denunzia è fatta da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo di Consorziati, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.

Art. 23. = Regolamento Consortile

Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare e aggiornare annualmente il Regolamento Consortile che, tra l'altro, dovrà tassativamente comprendere ed indicare:

a)  le norme relative ai versamenti da effettuare al Fondo Consortile;

b)  le procedure d'infrazione, indicando i rimedi e le vie di ricorso interno a disposizione del consorziato nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e dell'economicità e speditezza delle stesse;

c)  i casi e le modalità di sospensione del consorziato, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, anche in relazione agli adempimenti connessi al rispetto del Sistema Qualità;

d)  i casi e le modalità di esclusione del consorziato, da sottoporre all'Assemblea dei soci, anche in relazione alla perdita della Certificazione del Sistema Qualità;

e)  le modalità di composizione e di funzionamento dei tavoli di confronto promossi dal Presidente del Consorzio.

Art. 24. = Collegio Arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero fra i consorziati, o fra i consorziati, o richiedenti la qualifica di consorziato secondo le modalità previste dal presente Statuto, e il Consorzio, anche se promosse da Amministratori e Sindaci o Revisore, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale di Salerno.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente; nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Salerno.

Il Collegio Arbitrale deciderà, secondo diritto, a maggioranza, entro centottanta giorni dalla  costituzione, applicando il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Salerno.

La decisione non é reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

Il Collegio Arbitrale stabilirà le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) dei consorziati.

I consorziati assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 10 del presente Statuto.

Titolo VI

Scioglimento del Consorzio

Art. 25. Scioglimento del Consorzio

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio.

L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione.

In seguito alla decisione di scioglimento, il Comitato Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:

- consegnare i libri, le scritture contabili, i documenti amministrativi e il repertorio contratti ai liquidatori;

- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;

- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento dell'approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei Consorziati, sulle Assemblee e sugli Organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale.

L'importo del Fondo Consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad un'istituzione non lucrativa all'uopo designata dall'Assemblea.

Titolo VII

Rinvio

Art. 26. = Rinvio.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi.

F.to MASSA Ciro, PESCE Gioacchino, BUONO Massimo, Paolo MEMOLI, PANICO Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, Francesco GAMBARDELLA, Antonello GARZILLO, Gianluca SQUILLANTE, Giuseppe GAMBARDELLA, CALIFANO Luigi, MONTORO Giuseppe, Paolo MOGAVERO, GALASSO Martino, Giuseppe DE SIMONE, VICINANZA Candido, SICA Giuseppe, PECORARO Sabato, Dario PLAIANO, GALASSO Francesco, GAMBARDELLA Massimo

Stefano CAMPANELLA Notaio